Diritto d'autore: Corte UE, no obbligo filtro social network
LUSSEMBURGO - 17 FEBBRAIO 2012 - "Il gestore di una rete sociale in linea non può essere costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale, riguardante tutti i suoi utenti, per prevenire l'utilizzo illecito di opere musicali e audiovisive". È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa che vedeva opposta la collecting society belga Sabam al social network Netlog.
Era la fine del giugno 2009 quando i vertici di Sabam portavano la Netlog NV davanti al Tribunale di primo grado di Bruxelles. La collecting society chiedeva in particolare un'ingiunzione per costringere il social network ad interrompere immediatamente le attività di condivisione delle opere musicali o audiovisive sui vari profili social degli utenti iscritti.
Le richieste di Sabam andrebbero ad imporre ad un intermediario l'obbligo generale di sorveglianza e monitoraggio delle attività degli utenti. Una misura che sarebbe vietata dalla Direttiva europea sul Commercio Elettronico (2000/31/CE).
Per la Corte di Giustizia della UE, l'imposizione di un sistema di filtraggio al social network non rispetterebbe il divieto di imporre al gestore un obbligo generale di sorveglianza, né l'esigenza di garantire il giusto equilibrio tra la tutela del diritto d'autore, da un lato, così come dall'altro la libertà d'impresa, il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di ricevere o comunicare informazioni.


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