CINEMA - Conferenza delle Regioni, proposta per cedibilità credito
ROMA - 19 APRILE 2012 - CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME: PROPOSTA DELLE REGIONI PER IL DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PMI
L’art. 18 della legge 180/2011 recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” dispone che, al fine di dare attuazione alla comunicazione UE “Uno Small Business Act per l’Europa”, entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese. Tale disegno di legge contiene norme di immediata applicazione, deleghe al Governo per l’adozione di decreti legislativi, norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, autorizzazione all’adozione di regolamenti, decreti ministeriali o altri atti.
Nell’incontro del 12 marzo 2012 del Tavolo permanente PMI, cui ha partecipato il Rappresentante designato dalla Conferenza delle Regioni, si sono invitati i componenti del Tavolo a presentare proposte e contributi, anche sotto forma di norme, di competenza statale, da veicolare attraverso la legge annuale PMI, sulle seguenti tematiche prioritarie:
• accesso al credito e finanza;
• semplificazione (politiche per il miglioramento del contesto dei rapporti imprese/P.A.);
• accesso delle MPMI al mercato sia interno (ad es. appalti) sia esterno (internazionalizzazione);
• innovazione nella sua dimensione di “mainstreaming”, trasversale a tutte le politiche di sviluppo delle imprese;
• crescita dimensionale delle imprese, sia per linee interne (sostegno alla ricapitalizzazione delle imprese), sia per linee esterne (attraverso il supporto alle forme aggregative, tra cui il contratto di rete);
• strumenti e misure per far fronte alla problematica dei ritardati pagamenti della P.A. per crediti vantati dalle imprese.
Al termine dell’istruttoria tecnica, si riportano di seguito i contributi e le proposte, anche sotto forma di norme di competenza statale, che le Regioni ritengono di inviare al Tavolo permanente PMI c/o il Ministero dello Sviluppo economico al fine di essere veicolate per il tramite del disegno di legge annuale PMI, articolate nelle seguenti tematiche:
1. accesso al credito e finanza;
2. condizioni di contesto: il mercato pubblico degli appalti;
3. crescita qualitativa per linee esterne attraverso una maggiore valorizzazione dei contratti di rete;
4. innovazione tecnologica delle MPMI del settore del cinema per il completamento della digitalizzazione delle sale
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4. INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE MPMI DEL SETTORE DEL CINEMA PER IL COMPLETAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE SALE RELAZIONE La proposta normativa viene incontro alla scarsa se non inesistente fruizione da parte di molte aziende medio-piccole del tax credit digitale. Tali aziende, detentrici di circa 1000–1500 schermi sui 3900 costituenti il parco complessivo italiano, per la dimensione della loro economia, per l’assenza o limitatezza di dipendenti, nonché per la compresenza di altri crediti d’imposta (ex d.m. MEF n. 310/2000) di fatto sono nella condizione di non poter avvantaggiarsi del beneficio e finiscono per ignorarlo. La non accessibilità delle imprese minori del comparto (sale parrocchiali, mono-sale a conduzione individuale e/o familiare, etc.) al credito d’imposta ha costituito, tra gli altri, un importante rilievo della Commissione Europea in sede di confronto con le Autorità italiane nel procedimento di autorizzazione della misura agevolativa, tuttora in corso. Anche alla luce di quanto sopra, si intende, con la proposta, rendere ammissibile la cedibilità del credito d’imposta concesso ex d.m. 21.1.2010 nei cfr. dell’Erario. Tale cedibilità viene resa ammissibile non nei confronti di qualsiasi “terzo” ma verso specifici soggetti predeterminati, e cioè: a) intermediari bancari, finanziari e assicurativi; b) la società fornitrice dell’impianto di digitalizzazione in relazione al quale si richiede il credito d’imposta (normalmente, per struttura e dimensioni, quest’ultima può avere utilità ad usufruire del credito, a differenza dell’impresa di esercizio cinematografico richiedente). Per la cedibilità del credito di cui all’emendamento proposto dovrebbero valere tutte le condizioni legate alla circostanza che la cessione non interferisce sul rapporto tra Amministrazione concedente e beneficiario, di cui il legislatore assicura la continuazione, lasciando integri i poteri spettanti all’Amministrazione nei confronti del contribuente-cedente. Tra tali condizioni, si evidenziano le seguenti: - nella cessione del credito, effettuata ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente e si sostituisce a quest’ultimo nella medesima posizione. In particolare, il soggetto pubblico debitore (ceduto) può opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del creditore originario (cedente); - la cessione del credito deve risultare da atto avente data certa e, per essere efficace, deve essere notificata all’Agenzia delle Entrate (debitore ceduto); ai fini della compensazione mediante il modello F24 è necessario, altresì, che il credito ceduto risulti dalla dichiarazione del soggetto cessionario (cfr. art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997); - alla luce delle disposizioni del codice civile, e in particolare dell'art. 2704 c.c., non è necessario che l'atto di cessione rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, in quanto rileva qualunque fatto che possa essere idoneo a stabilire, con carattere di obiettività, l'anteriorità del documento; in questo senso, a livello di normativa fiscale, per gli atti di 10 cessione dei crediti in esame non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'articolo 5 della Tabella del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (non sussiste, difatti, obbligo di chiedere la registrazione per "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute"); - il cessionario può utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; - occorre che nel contratto di cessione del credito e nella comunicazione di tale cessione all’Agenzia delle entrate sia indicato ogni elemento utile per consentire alla stessa di monitorarne il corretto uso. In particolare, occorre specificare il credito d’imposta ceduto con il relativo riferimento normativo, il codice tributo da utilizzare ai fini della compensazione e il periodo d’imposta in cui il credito viene ad esistenza; - ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 2, del DPR n. 602 del 1973, resta ferma “nei confronti del contribuente che cede i crediti (…) l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 43”, ossia delle disposizioni relative al recupero di somme erroneamente rimborsate, in conseguenza di correzione di errori materiali, di rettifiche o di accertamenti; - anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito d’imposta; - resta fermo l’obbligo restitutorio del cedente per i crediti rimborsati al cessionario di cui risulta l’insussistenza.
PROPOSTA NORMATIVA PER CEDIBILITA’ CREDITO D’IMPOSTA “DIGITALE” Art…. 1. All’art. 1, comma 331, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è soppressa la parola “esclusivamente” e sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Il credito d’imposta di cui al comma 327, lettera c), n. 1, è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell’impianto di digitalizzazione. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d’imposta di cui al periodo precedente.”. 2. dalle previsioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per l’erario dello Stato.


