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SPETTACOLO DAL VIVO - Proposta di legge dell'Agis lazio

ROMA - 5 DICEMBRE 2011 - Agis Lazio,  Una legge regionale per lo spettacolo dal vivo nel Lazio

Ipotesi e spunti di riflessione

ART. 1 Principi e Finalità

La Regione Lazio, in attuazione delle proprie finalità statutarie, riconosce e sostiene lo Spettacolo dal Vivo, di seguito denominato spettacolo, nella pluralità delle sue articolazioni, quale componente fondamentale della vita culturale, sociale ed economica della comunità regionale. A tal fine pone in essere le condizioni per il suo consolidamento e sviluppo quale fattore identitario del territorio, idoneo a generare opportunità di sviluppo culturale, economico ed occupazionale, garantendone sia il sostegno a tutti soggetti che operano professionalmente in tutte le forme giuridiche riconosciute, che l’autonomia artistica e di espressione nella totalità dei suoi molteplici e variegati aspetti. La Regione, inoltre, identifica le tipologie di intervento e dispone le misure di sostegno e promozione in materia di attività teatrali, musicali, della danza, delle arti performative, dello spettacolo viaggiante, circense, di strada e popolare garantendo la professionalità, la qualità artistica, il pluralismo culturale, le pari opportunità, e l’equa ripartizione delle risorse nel territorio tra organismi pubblici e privati.

ART. 2 Obiettivi e Funzioni della Regione

Ai fini della presente legge, e tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo dal vivo la Regione: a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, sostenendo il pluralismo culturale, la produzione, la coproduzione, la distribuzione, l’esercizio e la circuitazione, oltre l’interdisciplinarietà tra le varie forme di spettacolo; b) opera e controlla affinché siano salvaguardati i principi della libera concorrenza, con particolare attenzione al rapporto tra pubblico e privato. c) favorisce la distribuzione delle attività di spettacolo dal vivo attraverso gli strumenti e le forme che riterrà più opportuni; d) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici e privati razionalizzando le risorse economiche e strutturali organizzative; e) favorisce la proiezione nazionale e internazionale delle produzioni e degli organismi i distribuzione e di esercizio presenti nel Lazio; f) persegue l’ampliamento della partecipazione degli spettatori e l’equilibrata distribuzione dell’offerta di spettacolo dal vivo nel territorio regionale, anche in relazione a finalità turistiche, ricreative, educative, culturali e sociali e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite avvalendosi prevalentemente degli organismi esistenti; g) promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento del personale artistico, tecnico e amministrativo; h) favorisce la crescita economica degli organismi che operano nello spettacolo dal vivo sia sotto il profilo imprenditoriale che associativo. i) promuove e sostiene specifici progetti di formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali più deboli; l) incrementa l’offerta di spettacolo nelle istituzioni universitarie e nelle scuole di ogni ordine e grado. m) favorisce lo sviluppo imprenditoriale nel settore dello spettacolo, con particolare riguardo all’imprenditoria giovanile e femminile; n) sostiene la realizzazione di attività di spettacolo con carattere di solidarietà rivolte al mondo delle disabilita e del disagio sociale; o) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici, e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell’ambito del proprio territorio e sull’attività di spettacolo attraverso la realizzazione di rilevazioni, analisi e ricerche, anche al fine di valutare l’efficacia dell’intervento regionale e degli Enti locali; p) individua, d’intesa con le Soprintendenze per i Beni architettonici, paesaggistici, storici e artistici, le aree archeologiche che possono ospitare attività di spettacolo dal vivo; q) definisce, d’intesa con i Comuni, con Roma Capitale e con le Province, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione degli spazi relativi agli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, anche attraverso adeguamento dei PRG dei singoli comuni e di Roma Capitale. r) sollecita i Comuni e Roma Capitale ad individuare le aree attrezzate finalizzate ad ospitare strutture di spettacolo viaggiante, circhi, teatri tenda e altre strutture polivalenti, come ulteriore sostegno all’attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico; s) dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni libere dell’arte di strada, quale momento di aggregazione sociale, integrazione con il patrimonio architettonico e di sviluppo del turismo culturale. A tal fine invita i Comuni e Roma Capitale ad indicare i luoghi dove non si possono svolgere le attività espressive di strada e in caso di inerzia, tali attività potranno esercitate liberamente su tutto il territorio regionale. La Regione provvede al perseguimento di quanto previsto dal presente articolo anche attraverso il coinvolgimento di altri Assessorati tra cui quelli competenti in materia di: Attività Produttive, Turismo, Lavoro, Formazione, Istruzione, Politiche Sociali e Lavori Pubblici. La Regione si impegna a promuovere lo sviluppo e la diffusione dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione Europea, con tutti i paesi al di fuori dell’Unione Europea, le Università e il sistema economico produttivo e finanziario pubblico e privato. La Regione, altresì, riconosce il sostanziale valore di impresa a tutti i soggetti che operano nel settore, nelle diverse forme giuridiche riconosciute. A tal fine si adopera affinché tutte le forme di impresa attive nello Spettacolo dal Vivo possano ottenere il pieno riconoscimento dello status di PMI a tutti i livelli istituzionali.

ART. 3 Obiettivi e funzioni delle Province, dei Comuni e di Roma Capitale

1. Le Province, i Comuni e Roma Capitale, nel contesto della programmazione regionale e negli ambiti territoriali di propria competenza, in sinergia di risorse e mezzi con la Regione, concorrono alla definizione dei programmi regionali in materia di spettacolo dal vivo, e svolgono la propria attività sussidiaria provvedendo a: a) informare la Regione su tutti gli interventi effettuati a sostegno dello Spettacolo dal Vivo nell’ambito del proprio territorio, al fine di condividerne l’organicità dell’azione complessiva ed i risultati raggiunti; b) sostenere le attività di spettacolo dal vivo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali, di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale, economica ed artistica delle comunità locali; c) attuare interventi per la realizzazione, l’adeguamento e la ristrutturazione di luoghi destinati ad attività di spettacolo; per l’acquisto di attrezzature e impianti destinati alle attività di spettacolo, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica, all’adeguamento delle norme di sicurezza e prevenzione incendi; e per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo; d) promuovere la formazione del pubblico e l'attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche e di sviluppo socio - economico locale; e) partecipare, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e gestione di soggetti stabili; f) promuovere e sostenere, in accordo con gli organismi competenti ai vari livelli nazionali e locali, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università pubbliche e private.

ART. 4 Piano Pluriennale degli Interventi Regionali

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione Consiliare competente, sentito il parere della Consulta regionale dello Spettacolo, approva con decreto il programma pluriennale di interventi in materia di spettacolo. 2. Il programma pluriennale prevede: a) le priorità strategiche tra le diverse tipologie d'intervento regionale così come previsto dall’Art. 5; b) i criteri generali di ripartizione delle risorse; c) le procedure e le modalità di attuazione degli interventi; d) i criteri per la verifica ed il controllo della realizzazione delle attività oggetto degli interventi di cui alla presente legge. 2. La Regione, in attuazione del programma pluriennale, stabilisce le risorse da destinare agli interventi di cui alla presente legge, anche sulla base dei programmi previsti dai piani di intervento integrati delle Province, dei Comuni e di Roma Capitale.

ART. 5 Tipologie dell' intervento regionale

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono perseguiti mediante il sostegno della Regione ai soggetti che abbiano sede legale e operativa nel Lazio, con riguardo alle seguenti attività di: a) produzione di spettacoli; b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale; c) esercizio; d) distribuzione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni operanti nel Lazio; e) realizzazione di festival e rassegne realizzate nel territorio della regione; f) programmazione dei teatri; g) residenza che sviluppano specifici interventi sul territorio regionale; h) esercizio e gestione di teatri tenda, e di parchi permanenti; i) formazione professionale e riqualificazione del personale artistico, tecnico e amministrativo; l) formazione del pubblico, in particolare giovanile, in collaborazione con gli operatori dello spettacolo, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le università; m) iniziative e/o produzioni dirette alla valorizzazione della drammaturga italiana contemporanea; n) sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei diversi linguaggi dello spettacolo; o) promozione delle attività di spettacolo; p) promozione dell’individuazione delle aree comunali riservate allo spettacolo viaggiante, alle attività circensi e di libero esercizio dell’espressione artistica di strada e popolare, ferma restando la disponibilità regionale ad ospitare tali attività. 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento finalizzate a: a) ristrutturazione, adeguamento alle norme di sicurezza e riqualificazione di sedi; b) acquisto di attrezzature e impianti destinati alle attività di spettacolo; c) innovazione tecnologica, soprattutto collegata ai processi gestionali e produttivi delle attività di spettacolo, nonché ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico.

ART. 6 Fondo unico regionale per lo spettacolo

1. È istituito il Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS), nel cui capitolo di bilancio convergono sia l’entità degli investimenti in conto capitale, sia il totale degli interventi previsti nella spesa corrente, erogati a qualsiasi titolo, e destinati a sostenere il settore dello spettacolo dal vivo. 2. Le risorse destinate al FURS non potranno essere inferiori all’X % delle spese complessive previste dal Bilancio regionale. 3. Tale fondo deve tenere conto di una distribuzione equa delle risorse tra il settore pubblico e quello privato, anche in riferimento alle comuni e complementari funzioni svolte da entrambi. Questo avviene stabilendo un rapporto percentuale che definisca, anche in caso di diminuzione delle risorse, l’entità dell’intervento finanziario tra i soggetti pubblici e privati.

ART. 7 Teatro dell’Opera, Teatro di Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Auditorium - Parco della Musica.

1. Il Teatro dell’Opera, il Teatro di Roma, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Auditorium Parco della Musica sono destinatari di specifici finanziamenti con apposito capitolo di spesa distinto all’interno del FURS. 2. Questi enti, cui la Regione Lazio partecipa in qualità di socio, dovranno mettere in atto tutti gli strumenti volti a favorire l’integrazione con il sistema dello spettacolo dal vivo privato in modo da agevolare la diffusione di tutte le espressioni artistiche del territorio regionale attraverso un reale decentramento di una parte delle loro attività. 3. Una quota dell’intervento regionale, stabilita nella misura del XXX%, potrà essere assegnata discrezionalmente dalla Commissione Regionale dello Spettacolo di cui all’ART. ___ sulla base di una valutazione qualitativa dell’attività svolta in relazione al raggiungimento agli obiettivi previsti dal comma 2 del presente articolo.

ART. 8 Circuitazione Teatrale nel Lazio

La Giunta Regionale, su indicazione dell’Assessore, e sentito il parere della Consulta Regionale dello Spettacolo, ridetermina le funzioni e le modalità di gestione della Circuitazione Teatrale nel Lazio, con lo scopo di favorire un maggiore riequilibrio dell’offerta di spettacolo dal vivo sul territorio regionale. La struttura deputata a tale funzione dovrà perseguire l’ingresso all’interno dei suoi organi direttivi del maggior numero di enti locali, e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 9 Fondo a sostegno delle strutture di spettacolo dal vivo

1. È istituito un apposito fondo al fine di finanziare progetti inerenti la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico, alle norme di sicurezza e prevenzione dei luoghi di spettacolo dal vivo, oltre che di progetti finalizzati alla realizzazione di nuove strutture. 2. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite attraverso regolamento deliberato dalla Giunta regionale, su indicazione dell’Assessore, e previo parere della Consulta Regionale dello Spettacolo. 3. L’ammontare del fondo di cui al comma 1 è stabilito annualmente dall’Assessorato competente in una misura non inferiore all’X % del totale delle risorse assegnate al FURS di cui all’art. 6.

ART. 10 Promozione della nuova imprenditoria nel settore dello spettacolo dal vivo

1. La Regione, attraverso il coinvolgimento di tutti gli assessorati competenti, promuove e sostiene l'accesso di nuovi soggetti al sistema dello spettacolo, attraverso: a) incentivi allo start up delle nuove imprese di spettacolo; b) lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo; c) l'attività di formazione e riqualificazione specifica e permanente d'intesa con accademie, scuole, conservatori e università per un'alta qualificazione delle professionalità tecniche ed artistiche del settore.

ART. 11 Rapporti tra Assessorati regionali per la valorizzazione e promozione dello spettacolo dal vivo

1. La Regione, riconosce: a) il valore economico – occupazionale che le attività di spettacolo esprimono anche nella loro qualità di PMI (micro, piccole e medie imprese); b) la necessità di sostenere e sviluppare specifiche attività finalizzate al mantenimento dei livelli occupazionali, e di garantire agli operatori del settore spettacolo gli strumenti a difesa dell’occupazione e del welfare; c) la necessità di specifiche azioni dirette a sviluppare attività di spettacolo all’interno dei siti archeologici, storici, monumentali e museali regionali finalizzate alla valorizzazione del territorio regionale anche dal punto di vista turistico; d) la necessità di specifici interventi per la formazione del pubblico, oltre alla formazione e riqualificazione professionale degli operatori professionali operanti nel settore dello spettacolo dal vivo. A tal fine realizza un coordinamento stabile e continuativo tra i seguenti Assessorati: alla Cultura, Arte e Sport, alle Attività Produttive, al Lavoro e Formazione, al Turismo, alle Politiche del Territorio, all'Istruzione e alle Politiche Giovanili e ai Lavori Pubblici, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e finalità riportati nella seguente legge e con particolare attenzione alla razionalizzazione ed integrazione delle risorse, definendo piani comuni di intervento pluriennali e annuali approvati dalla Giunta Regionale, su indicazione dell’Assessore competente, sentito il parere della Consulta dello Spettacolo.

ART. 12 Fondo di garanzia

1. La Regione facilita l'accesso al credito delle imprese che operano nel settore dello spettacolo attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, e l’attivazione di tutti gli altri strumenti necessari a favorire tale scopo. 2. Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite attraverso regolamento deliberato dalla Giunta regionale, su indicazione dell’Assessore competente, previo parere della Consulta dello Spettacolo.

ART. 13 Sviluppo e sostegno a tutti i soggetti che operano nel settore dello spettacolo

La Regione, prevede la stipula di protocolli d’intesa con tutti gli enti e le società partecipate dalla Regione Lazio, al fine di individuare gli strumenti in grado di favorire: a) lo sviluppo del territorio attraverso la nascita di nuove imprese; b) il potenziamento delle imprese già esistenti; c) i processi di sviluppo e di innovazione del tessuto imprenditoriale dello spettacolo; d) progetti d'investimento nelle infrastrutture anche attraverso la promozione di partnership tra soggetti pubblici e privati; e) l'internazionalizzazione del sistema regionale di spettacolo e gli interscambi commerciali con l'estero; f) l'acquisizione e l'ottimizzazione di risorse finanziarie comunitarie, nazionali e private; g) l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, e di tutti i soggetti operanti nel settore nelle forme giuridiche riconosciute.

ART. 14 Rapporti con l’Unione Europea

La Regione istituisce uno sportello dedicato ai rapporti con l’Unione Europea in relazione alle attività di spettacolo regionali, con l’intento di garantire una specifica azione di informazione, consulenza e assistenza riguardo: a) i finanziamenti e bandi dedicati alla Cultura; b) la realizzazione di partenariati, e la realizzazione e partecipazione a progetti comunitari da parte delle imprese operanti nel settore spettacolo. La Regione sostiene, con bandi o specifiche iniziative, la diffusione delle opere prodotte dai soggetti del settore operanti nel Lazio, verso i paesi dell’Unione.

ART. 15 Consulta regionale dello spettacolo dal vivo

1. È istituita la Consulta regionale dello spettacolo dal vivo nominata dalla Giunta Regionale, su indicazione dell’Assessore competente, al fine del perseguimento delle finalità di cui alla presente legge. 2. La Consulta svolge compiti consultivi e di indirizzo finalizzati: a) alla individuazione dei criteri generali di ripartizione del FURS; delle procedure e modalità di attuazione degli interventi; dei criteri per la verifica della realizzazione delle attività oggetto degli interventi; b) alla individuazione delle priorità strategiche tra le diverse tipologie d'intervento regionale; 3. La Consulta, presieduta dall’Assessore Competente, è composta: a) da XXXX rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, equamente ripartiti rispetto ai vari settori delle attività di spettacolo; b) da XXXX rappresentanti delle Province, dei Comuni del Lazio e di Roma Capitale; 4. I componenti della Consulta rimangono in carica per la durata di tre anni non rinnovabili consecutivamente.

ART. 16 Osservatorio regionale dello spettacolo 1. La Regione, al fine di adeguare i programmi e gli interventi alle istanze ed ai fabbisogni della collettività e dei territori, istituisce l’Osservatorio regionale dello spettacolo, quale organismo tecnico indipendente di analisi, di monitoraggio e di studio, di seguito denominato Osservatorio. 2. L’Osservatorio svolge i seguenti compiti: a) raccoglie dati statistici ed informativi sullo spettacolo, in collaborazione con le Province, i Comuni e Roma Capitale, li analizza ed elabora al fine di valutarne le dinamiche; b) promuove indagini sull’andamento del mercato ed analizza i problemi di specifici bacini di utenza; c) censisce i luoghi e le attività dello spettacolo, individuando le aree di interesse storico, architettonico e paesaggistico quali luoghi destinati ad ospitare eventi di spettacolo; d) realizza un monitoraggio delle risorse impegnate a livello regionale dagli enti locali; e) realizza un monitoraggio delle attività e delle valutazioni qualitative della commissione; f) analizza i risultati raggiunti dagli organismi e soggetti finanziati ; g) realizza una banca dati regionale delle professioni in cui sono censiti, quadri artistici, tecnici e organizzativi; h) fornisce indicazioni in merito ai progetti di formazione e riqualificazione professionale degli operatori con riferimento alle reali potenzialità occupazionali; i) redige una relazione annuale sullo stato dello spettacolo a livello regionale; l) fornisce le proprie analisi alla Consulta regionale dello Spettacolo. 3. L’Osservatorio è costituto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore, sentita la Commissione Consiliare competente in materia. A tal fine, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 2 del presente articolo, potrà avvalersi di istituti pubblici o privati, Fondazioni, e/o di professionisti ed esperti, che siano indipendenti ed abbiano specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche in materia. 4. Il funzionamento dell’Osservatorio è definito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore e sentito il parere della Consulta dello Spettacolo.

ART. 17 Commissione Regionale dello Spettacolo 1) Presso la Regione è istituita la Commissione Regionale dello Spettacolo. 2) La Commissione valuta e delibera l’assegnazione dei contributi e finanziamenti in relazione ai seguenti parametri: a) professionalità degli operatori dello spettacolo ammessi a finanziamento; b) criteri di carattere quantitativo e qualitativo di valutazione del soggetto e/o dell’attività proposta in relazione agli interventi previsti all’Art. 5. 3) La Commissione regionale dello Spettacolo è composta: a) dal direttore della struttura organizzativa della Regione Lazio competente in materia di spettacolo o da persona da lui incaricata; b) da XXXXXX esperti nell’ambito delle varie materie artistiche ed economiche collegate allo spettacolo dal vivo; c) da XXX rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo maggiormente rappresentative. I Componenti della Commissione previsti al lettera b) e c) sono designati dall’Assessore competente, su proposta del Direttore del Dipartimento, e selezionati in base alle specifiche competenze tecniche, artistiche ed economiche, sentita la Consulta Regionale dello Spettacolo. Non possono rivestire tale ruolo coloro che risultino essere in evidente conflitto di interesse rispetto alle attività svolte dalla Commissione stessa. 4) Il funzionamento delle Commissione è definito attraverso uno specifico regolamento deliberato della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e sentita la Consulta regionale dello Spettacolo. 5) I componenti della Commissione rimangono in carica per la durata di tre anni non rinnovabili consecutivamente.

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